LO STATUTO
Art.1- Costituzione e denominazione
E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata A.S.D. ESERCITO – REGGIMENTO “LANCIERI DI NOVARA” (5°) di seguito denominata “Associazione”.
Art.2 – Sede e colori sociali
L’Associazione ha sede in Codroipo, Caserma “Paglieri” via Stazione n° 70. I colori sociali sono “bianco ed azzurro”.
Art.3 – Scopo
L’Associazione è apolitica, non ha natura commerciale, non ha scopo di lucro ed ha per finalità:
contribuire a elevare l’efficienza psico-fisica del personale in servizio integrando e completando l’attività fisica svolta nell’ambito delle regolari attività addestrative;
valorizzare e diffondere l’immagine della Forza Armata, attraverso la promozione dei principi e dei valori di riferimento;
favorire l’osmosi tra Istituzione militare, società civile e associazioni sportive a vario livello;
rinsaldare lo spirito di corpo ed il senso di appartenenza all’Esercito;
concorrere a migliorare la qualità della vita del personale, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche intese come mezzo di formazione psicomotoria e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport con particolare riferimento alle sottonotate discipline sportive, inizialmente:
Atletica leggera, ciclismo, tennis;
e successivamente:
Arti marziali, tiro a segno, body building, scherma, equitazione, fitness, calcio, calcio a 5, nuoto, volley, basket, ed altre.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nella attività istituzionali dell’associazione.
L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e si impegna ad accettare provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni sportive nazionali dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.
Art. 4 – Soci
Sono soci tutti coloro che svolgono attività sportiva all’interno dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali.
L’associazione è composta da soci fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione, sono soci ordinari tutti gli atleti iscritti.
Art. 5 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Art.6 – Domanda di Ammissione
Gli atleti che desiderano far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo che definisce in maniera inequivocabile la volontà del soggetto di aderire alla forma di associazionismo su base volontaria. Tutti coloro che intendono svolgere attività agonistica e far parte dell’Associazione non dovranno essere tesserati con altre. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabilmente e contro la cui decisione non è ammesso appello.
L’accoglimento avviene:
di diritto per Ufficiali, Sottufficiali, Truppa e personale civile in servizio presso il Reggimento “Lancieri di Novara (5°)”;
su proposta del Presidente dell’Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo: per il personale in quiescenza, i familiari del personale in servizio e in quiescenza e per persone con accertate capacità sportive, privilegiando le fasce di età giovanile;
su proposta del Presidente dell’Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo: per il personale militare e civile in servizio ed in quiescenza effettivo presso altri enti della Forza Armata;
su proposta del Presidente dell’Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo: per il personale con particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico impegno sportivo, militare o civile.
In caso di domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Gli aspiranti all’ammissione, all’atto della domanda, rilasciano dichiarazione:
atta a sollevare l’Associazione da responsabilità per fatti ed eventi occorsi nell’espletamento delle attività associazionistiche;
di consapevolezza che le attività dell’Associazione a carattere volontario, non sono considerate attività di servizio e quindi, non danno luogo alla corresponsione dell’indennità di lavoro straordinario o del recupero compensativo, né al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio in caso di infortuni occorsi a qualsiasi titolo nell’espletamento di attività connesse con l’associazionismo.
L’ammissione ha validità per l’anno sociale e, a richiesta, può essere rinnovata per eguale periodo.
L’Associazione dovrà stipulare una polizza assicurativa a tutela dei soci durante l’espletamento di tutte le funzioni connesse all’attività associazionistica (per le attività federali, tale assicurazione viene garantita tramite tesseramento, mentre per le attività istituzionali comandate e l’attività fisica svolta secondo quanto previsto dalla Direttiva permanente nr. 8 del Comando di Reggimento, è garantita dalle vigenti norme di tutela per le attività svolte durante il servizio).
Art.7 – Diritti dei soci
L’ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
I soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione in caso di mancata adesione, nonché per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
E’ esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Art.8 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno solare.
Art. 9 – Organi
Gli organi dell’associazione sportiva rappresentano i soggetti che hanno il potere di compiere atti vincolanti e sono i seguenti:
l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art.10 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 Dicembre di ciascun anno per la relazione dell’attività svolta e su quella programmata per il futuro nonché per l’elezione del Consiglio direttivo; la convocazione dell’assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre il 31 Dicembre.
L’Associazione ha l’obbligo di redazione e di rendicontazione economico-finanziaria su base annuale che deve essere approvata sulla base dei quorum di cui all’art.12. Riguardo al termine di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve essere convocata entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; pertanto considerato che l’esercizio coincide con l’anno solare, l’assemblea dei soci dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
L’Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci.
Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In caso di perdita di uno dei componenti si dovrà provvedere all’elezione di un nuovo membro.
Art.11 – Compiti dell’Assemblea
Rientrano nelle competenze dell’Assemblea straordinaria:
l’approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche;
l’approvazione del regolamento interno dell’Associazione e delle sue eventuali modifiche;
deliberare sulle questioni di particolari importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell’Associazione;
deliberare lo scioglimento dell’Associazione conformemente a quanto disposto dall’art.26 del presente statuto.
Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario dell’Associazione. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni singolo socio può prenderne visione.
Art.12 – Validità assembleare
I quorum deliberativi ed i quorum costitutivi sono di seguito riepilogati:
Tipo di assemblea | Quorum costitutivo | Quorum deliberativo |
Ordinaria:1^ convocazione | Soci che rappresentano la metà dei voti esistenti | Maggioranza dei voti presenti |
Ordinaria: 2 ^ convocazione | Nessun limite minimo | Maggioranza dei voti presenti |
Straordinaria: convocazione per modifica atto costitutivo e statuto | Soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti | Maggioranza dei voti presenti |
Straordinaria: convocazione per scioglimento associazione e devoluzione patrimonio | Soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti | Voto favorevole ¾ dei voti presenti |
Art. 13- Modifiche allo statuto
Vedasi l’art.12
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove eletti dall’Assemblea. All’interno dello stesso si provvederà alla nomina del Presidente e Vicepresidente e verranno altresì attribuite le nomine di Segretario e Consigliere. Tutti gli incarichi sociali vengono espletati a titolo gratuito ed onorifico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per eguale periodo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art.15 – Dimissioni
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso, inoltre, decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell’Assemblea straordinaria.
Art.16-Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.
Art. 17- Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
amministrare il fondo comune e gestire tutte le attività necessarie al perseguimento degli scopi sociali, sottoponendo al Presidente i relativi atti;
redigere il regolamento interno dell’Associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
fissare date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nei casi previsti;
promuovere l’allestimento e la partecipazione ad attività agonistiche o ricreative;
assumere tutte le deliberazioni inerenti alla gestione del personale, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
adottare verso i soci tutti i provvedimenti disciplinari che, eventualmente, si dovessero rendere necessari;
attuare le finalità previste dallo statuto;
provvedere all’affiliazione ed al tesseramento dei soci presso le Federazioni sportive nazionali di coloro che ne facciano richiesta per gli sport riportati all’art.3 del presente statuto;
predisporre il bilancio tramite redazione di apposito verbale consiliare da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Art.18 – Il Presidente
Il Presidente presiede l’Associazione ed il Consiglio Direttivo; nomina i membri fissi del Consiglio Direttivo (Vice Presidente e Presidente onorario).
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il rappresentante legale in ogni evenienza.
Egli approva:
gli atti a lui sottoposti dal Consiglio Direttivo relativi all’amministrazione del fondo comune e alla gestione di tutte le attività necessarie al perseguimento degli scopi sociali;
i pagamenti e le riscossioni registrati dal tesoriere sul registro contabile;
la contabilità redatta dal tesoriere e visionata dai revisori contabili (qualora eletti), da sottoporre poi all’approvazione dell’assemblea;
in alternativa al Consiglio direttivo, le domande di associazione presentate dal personale in quiescenza, dai familiari del personale in servizio e in quiescenza, da persone con accertate capacità sportive o dal personale con particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico impegno sportivo, militare o civile.
Il presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon funzionamento dell’Associazione.
Art.19 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato, ad eccezione della parte amministrativa.
Art.20 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, detiene ed aggiorna il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e attende alla corrispondenza.
Art. 21 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile del denaro e dei valori custoditi in contante o sul conto corrente intestato all’associazione. Il tesoriere risponde direttamente per eventuali discordanze tra quanto profferto dai registri contabili e le effettive giacenze di denaro.
Il tesoriere:
Sottopone la contabilità ai revisori contabili dell’associazione entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento;
Accerta l’esattezza formale dei dati relativi ai pagamenti ed alle riscossioni, approvati dal Presidente dell’associazione ed effettuati a seguito di indicazioni di quest’ultimo o del Consiglio direttivo dell’Associazione;
Sottoscrive e data per avvenuta esecuzione i pagamenti e le riscossioni, trascrivendone gli estremi sull’apposito registro contabile;
è responsabile dell’accertamento dell’identità del creditore e risponde direttamente delle operazioni effettuate;
richiede la firma di quietanza per i pagamenti e rilascia le relative quietanze per le riscossioni;
compila gli assegni di conto corrente postale ovvero di conto corrente bancario e aggiorna le relative scritture contabili;
è responsabile di procedere ad eventuali adempimenti fiscali.
Art.22 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’associazione, accertando le regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.
Art. 23 – Incompatibilità ed esclusioni
Non possono ricoprire cariche sociali i componenti i Consigli Direttivi di altre società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali per gli sport d’interesse dell’associazione.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni;
coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a n.2 anni inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva nazionale.
E’ fatto divieto agli amministratori della ASD di ricoprire la medesima carica in altra ASD/SSD nell’ambito della medesima federazione sportiva se riconosciuta dal CONI.
Art. 24 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 25 – Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro motivi dipendenti dalla vita sociale.
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato senza possibilità di appello.
La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, per il socio inadempiente, la radiazione dall’Associazione. I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Art.26 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con la presenza dei ¾ dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei ¾ dei presenti. Così pure la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro presente in associazione che risultano al momento dello scioglimento, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ad associazioni con fini di pubblica utilità che verranno designate dall’assemblea straordinaria.
Art.27- Divieto di distribuzione utili
All’associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell’associazione che all’atto del suo scioglimento.
Art.28- Provvedimenti federali
L’associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari e di altra natura emanati dagli organi federali.
Art.29 – Vincolo di giustizia
L’associazione dal momento dell’affiliazione, ed i soci, dal momento del tesseramento federale, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo statuto e nei regolamenti federali.
Art.30 – Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia allo statuto delle singole federazioni sportive nazionali per lo sport di riferimento ed, in difetto di esso, alle norme del codice in materia di associazione.